Sez. L, Sentenza n. 3032 del 23/06/1989 (Rv. 463214 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - SINDACATO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - SINDACATO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
L'interpretazione di un contratto collettivo di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è censurabile in Sede di legittimità per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla suprema Corte - aveva, in particolare, affermato che gli autisti dell'a.C.i.T., in base all'accordo aziendale del 24 marzo 1980, avevano acquisito, a decorrere dai turni estivi dell'anno 1980, il diritto a godere del riposo settimanale dopo il quinto giorno di lavoro). (Conf 467/89, mass n 461580; (Conf 320/89, mass n 461476).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)