Sez. 2, Sentenza n. 3317 del 26/11/2010 Ud. (dep. 31/01/2011) Rv. 249039 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE | Utilizzazione di documenti in aiuto alla memoria - Documenti formalmente non redatti dal testimone - Autorizzazione - Legittimità - Condizioni.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - IN GENERE
Il testimone può essere autorizzato a consultare in aiuto alla memoria documenti anche da lui non formalmente redatti, purchè egli abbia partecipato alle operazioni, agli scambi o ai rapporti cui gli stessi si riferiscono, contribuendo così alla configurazione di quanto in essi riprodotto e manifestando allo stesso modo la volontà di farlo proprio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 499 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 514 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)