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Sez. 4 - , Sentenza n. 43881 del 14/06/2018 Cc. (dep. 03/10/2018) Rv. 274275 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Giudizio di legittimità - Annullamento senza rinvio di uno o più capi della sentenza di condanna - Conseguente rideterminazione della pena nei limiti di cui all’art. 163 cod. pen. - Sospensione condizionale della pena - Reiterazione dell’istanza di concessione del beneficio - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274275-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In caso di proposizione di ricorso per cassazione avverso una sentenza di condanna a pena superiore a quella prevista dall'art. 163 cod. pen. per la concessione della sospensione condizionale della pena, dal cui accoglimento possa derivare il ridimensionamento della sanzione entro tali limiti, il ricorrente è tenuto a reiterare, in sede di legittimità, l'istanza di concessione del beneficio già formulata nel precedente grado di giudizio e non esaminata in ragione dell'entità della pena irrogata. (In applicazione di tale principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto, proposto avverso la sentenza della Corte di cassazione che, pur avendo rideterminato la pena nei limiti previsti dall'art. 163 cod. pen., aveva omesso di annullare con rinvio per le valutazioni inerenti alla concessione della sospensione condizionale della pena, difettando una specifica istanza in tal senso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)