Sez. 1, Sentenza n. 36555 del 04/07/2024 Cc. (dep. 01/10/2024) Rv. 286824-01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE | Annullamento senza rinvio di uno o più capi della sentenza - Pena rideterminata nei limiti della sospensione condizionale della pena - Riconoscimento del beneficio "in executivis" - Condizioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE
Quando, a seguito di annullamento senza rinvio da parte della Corte di cassazione di uno o più capi della sentenza di condanna, la misura della pena viene ricondotta nei limiti di cui all'art. 163, cod. pen., la sospensione condizionale può essere riconosciuta "in executivis" solo nel caso in cui vi sia stata un'espressa richiesta di concessione del beneficio sulla quale il giudice della cognizione non si sia pronunciato.
Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)