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Sez. U, Sentenza n. 15383 del 01/07/2009 (Rv. 608909 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Vizio di costituzione dell'organo giudicante - Consigliere relatore collocato fuori ruolo - Difetto di giurisdizione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608909-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO

Il difetto di giurisdizione per irregolare costituzione del giudice si determina solo nell'ipotesi di un'alterazione qualitativa o quantitativa del collegio giudicante, ovvero quando vi sia una totale carenza di legittimazione di uno o più dei suoi componenti, o possa ravvisarsi una assoluta inidoneità degli stessi in modo da determinare una non coincidenza dell'organo giurisdizionale con quello delineato dalla legge. Non si verifica tale condizione quando, in una causa promossa davanti al Consiglio di Stato, il consigliere relatore risulti collocato fuori ruolo ed assegnato al Consiglio di giustizia amministrativa della regione Siciliana, con provvedimento di un giorno antecedente alla data dell'udienza e della camera di Consiglio, in quanto il collegio giudicante risulta comunque formato da componenti muniti dello "status" di magistrati del Consiglio di Stato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/12/2003 num. 373 art. 8 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)