Sez. U, Sentenza n. 5414 del 17/03/2004 (Rv. 571259 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Configurabilità - Presupposti - Partecipazione alla decisione di magistrato privo della "potestas iudicandi" - Difetto di giurisdizione - Esclusione - Vizio di costituzione del giudice, ex art. 158 cod. proc. civ. - Sussistenza - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE
La partecipazione alla decisione di un magistrato privo della "potestas iudicandi", per ragioni inerenti alla sua qualità o nomina, determina vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., e quindi nullità deducibile a norma dell'art. 161 del codice medesimo, non difetto di giurisdizione, ravvisabile nella distinta ipotesi di radicale diversità di struttura e conseguenziale non identificabilità del collegio giudicante con quello delineato dalla legge (nella fattispecie, la Suprema Corte, in applicazione dell'enunciato principio, ha ritenuto che configurasse denuncia di vizio di costituzione del giudice, e non di difetto di giurisdizione, il motivo di ricorso avverso la decisione della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli, fondato sulla circostanza che la pronuncia era stata emessa nella composizione prevista dall'art. 17 del D.Lgt. n. 219 del 1919, dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 393 del 2002).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 27/02/1919 num. 219 art. 17 CORTE COST., Legge 24/08/1921 num. 1290 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)