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Sez. U, Sentenza n. 630 del 11/03/1974 (Rv. 368433 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - UFFICIALI GIUDIZIARI - UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE ED ESECUZIONE - RAPPORTO DI IMPIEGO - NATURA PRIVATISTICA - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1974-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368433-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - UFFICIALI GIUDIZIARI - UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE ED ESECUZIONE - RAPPORTO DI IMPIEGO - NATURA PRIVATISTICA - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

Come si evince dalle norme che ne disciplinano l'istituzione e il funzionamento (legge 19 dicembre 1956, n 1442, DPR 15 dicembre 1959 n 1229; legge 11 giugno 1962 n 546), gli uffici unici notificazioni ed esecuzioni, presso le sedi giudiziarie del capoluogo di distretto o di circondario, non hanno natura di enti pubblici, ma costituiscono delle associazioni, prive di personalita giuridica, tra gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio, con la conseguenza che il rapporto d'impiego deve ritenersi intercorrente tra la collettivita degli ufficiali giudiziari ed i dipendenti, ed ha quindi natura privatistica. Le controversie relative a tali rapporti sono, pertanto, soggette alla giurisdizione ordinaria e non a quella del giudice amministrativo. (Conf 2062'64).*

Riferimenti normativi: Legge 19/12/1956 num. 1442, DPR 15/12/1959 num. 1229 CORTE COST., Legge 11/06/1962 num. 546 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)