Sez. 2, Sentenza n. 25250 del 03/12/2007 (Rv. 601414 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE | Vendita a corpo - Previsione dell'azione ex art. 1538 del cod. civ. - Compatibilità con le azioni generali di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno da inadempimento - Fattispecie.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE
In tema di compravendita di immobili, la pattuizione di una vendita a corpo, con la conseguente fruibilità dei rimedi speciali di cui all'art. 1538 cod. civ., non esclude l'esperibilità della generale azione di risoluzione contrattuale, né di quella di risarcimento per colpa o dolo del contraente inadempiente, di cui all'art. 1218 cod. civ.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione alla vendita di un appartamento con prezzo determinato a corpo, aveva pronunciato la risoluzione contrattuale per colpa del venditore, in quanto la superficie dell'immobile indicata nel contratto era considerevolmente superiore a quella reale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1537, Cod. Civ. art. 1538
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)