Sez. U - , Ordinanza n. 10233 del 26/04/2017 (Rv. 643786 - 02)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Azione ex art. 66 l.fall. contro convenuto non residente in Italia - Giurisdizione italiana - Sussistenza - Ragioni.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
L’azione revocatoria ordinaria promossa da una curatela fallimentare nei confronti di un convenuto non residente in Italia appartiene alla giurisdizione del giudice italiano, trattandosi di azione direttamente derivante dalla procedura e ad essa strettamente connessa. Invero, sebbene l’azione ex art. 66 l.fall. sia pur sempre la medesima prevista dall’art. 2901 c.c., la stessa presenta talune peculiarità che la differenziano da quest’ultima - giova a tutti i creditori, e non solo a colui che agisce, con effetto sostanzialmente recuperatorio; va proposta innanzi al tribunale fallimentare nel termine di decadenza triennale di cui all’art. 69-bis l.fall., oltre che a quello di prescrizione quinquennale; il suo esercizio impedisce analoghe iniziative degli altri creditori - e si fonda, pertanto, su di una disposizione che, in quanto costituente deroga alle comuni regole del diritto civile e commerciale, rileva ai fini dell’applicazione delle disposizioni sulla competenza internazionale previste dagli artt. 3 e 25 del reg. CE n. 1346 del 2000 (con conseguente esclusione dell’applicazione del reg. CE n. 44 del 2001).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 66, Legge Falliment. art. 69 bis, Regolam. Consiglio CEE 29/05/2000 num. 1346 art. 3, Regolam. Consiglio CEE 29/05/2000 num. 1346 art. 25, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)