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Sez. U, Ordinanza n. 15200 del 21/07/2015 (Rv. 635995 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE | Art. 15 del Regolamento CE n. 1346/2000 - Deroga alla regola della "lex fori concursus" - Esclusione - Irrilevanza come questione di giurisdizione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635995-01

GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE

Il Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, disciplina esclusivamente i rapporti derivanti da una procedura concorsuale che si instaura tra parti aventi la propria residenza o sede all'interno dell'Unione Europea, e regola soltanto gli effetti della dichiarazione di fallimento sul procedimento pendente in sede extrafallimentare, non anche quelli di tale procedimento sulla competenza giurisdizionale relativa alla procedura fallimentare. Ne consegue che, in presenza di una procedura concorsuale apertasi in uno Stato membro dell'Unione, nei confronti di creditori che abbiano la propria sede o il proprio centro di affari fuori di quest'ultima, deve comunque trovare applicazione la legge dello Stato in cui la procedura concorsuale viene aperta, integrando, peraltro, l'individuazione della legge applicabile non una questione di giurisdizione, quanto una questione di merito, devoluta al giudice competente.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 29/05/2000 num. 1346 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 29/05/2000 num. 1346 art. 15, Regolam. Consiglio CEE 29/05/2000 num. 1346 art. 39, Regolam. Consiglio CEE 29/05/2000 num. 1346 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)