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Sez. 2, Sentenza n. 6861 del 07/11/2023 Ud. (dep. 15/02/2024) Rv. 285935-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - VOCE PUBBLICA | Circostanze apprese da persona non identificata - Divieto di deporre su voci correnti - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285935-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - VOCE PUBBLICA

Il divieto di deporre sulle voci correnti nel pubblico, sancito dall'art. 194, comma 3, cod. proc. pen., non trova applicazione nel caso in cui il teste riferisca circostanze apprese da una specifica persona, pur se non identificata con le sue generalità, essendo le stesse assimilabili a mere confidenze, per le quali è ammessa la prova testimoniale.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)