diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3205 del 13/01/1999 Ud. (dep. 09/03/1999) Rv. 212776 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - VOCE PUBBLICA | Circostanze apprese da persona singola ma non identificata - Divieto di deporre su voci correnti - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212776-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - VOCE PUBBLICA

Il divieto di deporre sulle voci correnti nel pubblico, sancito dall'art.194, comma 3. cod.proc.pen, non trova applicazione nell'ipotesi in cui il testimone riferisca circostanze apprese da una specifica persona, ancorché non identificata con le sue generalità. (Fattispecie in tema di testimonianza resa da un agente di polizia giudiziaria il quale aveva deposto su quanto appreso da un gestore di un pubblico esercizio rimasto sconosciuto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 194 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)