Sez. 6, Sentenza n. 31721 del 10/06/2008 Ud. (dep. 29/07/2008) Rv. 240986 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - VOCE PUBBLICA | Circostanze apprese da persona non identificata - Divieto di deporre su voci correnti - Sussistenza - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - OGGETTO E LIMITI - VOCE PUBBLICA
Il divieto di deporre sulle voci correnti nel pubblico, sancito dall'art. 194, comma terzo, cod. proc. pen., non trova applicazione nell'ipotesi in cui il testimone riferisca circostanze apprese da una specifica persona, ancorché non identificata con le sue generalità, e come tali assimilabili a mere confidenze per le quali è ammessa la prova testimoniale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)