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Sez. 3, Sentenza n. 18233 del 03/07/2008 (Rv. 604859 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE | Decadenza del diritto di riscatto - Responsabilità dell'alienante e dell'acquirente per occultamento della vendita - Responsabilità aquiliana dei suddetti - Soggetti - Presupposti - Onere della prova - Contenuto - Accertamento insindacabile del giudice di merito.
Stato
decisa il 2008-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604859-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - RISCATTO (DIRITTO DI) - IN GENERE

Il conduttore di un immobile ad uso non abitativo, ove sia decaduto dal diritto di esercitare il riscatto di cui all'art. 38 della legge 27 luglio 1978 n. 392, può domandare sia al venditore che al compratore il risarcimento del danno patito, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per effetto della decadenza, ma a condizione che ne dimostri la rispettiva malafede, consistita nell'intento di tenerlo all'oscuro dell'avvenuto trasferimento. La relativa valutazione costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito. (Nella specie la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento proposta dal conduttore nei confronti dell'acquirente, ritenendo non rilevante ai fini della prova della malafede del compratore la circostanza che l'immobile fosse stato acquistato ad un prezzo maggiore di quello indicato nella comunicazione inviata al prelazionario, in quanto quest'ultima era di un anno anteriore alla vendita; né la circostanza che le parti del contratto di vendita non avessero risposto alle richieste di informazioni inviate loro dal conduttore, in quanto quest'ultimo avrebbe potuto consultare i registri immobiliari pur non conoscendo le generalità complete del venditore).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)