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Sez. L, Sentenza n. 4171 del 24/02/2006 (Rv. 587208 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE | Attività di messo notificatore espletata nell'interesse di società esercente il servizio di riscossione tributi - Presunzione del carattere subordinato - Esclusione - Conseguenze - Onere probatorio - A carico del lavoratore.
Stato
decisa il 2006-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587208-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - IN GENERE

L'attività del messo notificatore può essere svolta sia in regime di autonomia che di subordinazione lavorativa, la quale ultima va concretamente dimostrata, non sussistendo alcuna presunzione per cui il rapporto che lega il messo notificatore all'esattore debba considerarsi di lavoro subordinato. Spetta, pertanto, al lavoratore che agisca in giudizio l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, attraverso la dimostrazione degli indici rivelatori più significativi del carattere della subordinazione (come l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare dell'altra parte contrattuale), senza che sia necessario che sussistano tutti gli altri elementi, aventi carattere sussidiario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/05/1963 num. 858 art. 135, Legge 15/05/1963 num. 858 art. 137, DPR 28/01/1988 num. 43 art. 102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)