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Sez. L, Sentenza n. 11611 del 04/09/2000 (Rv. 539967 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE | Fruizione del riposo dopo sei o più giorni consecutivi di lavoro - Lavoro prestato nei giorni successivi al sesto - Emolumenti contrattuali - Natura di compenso della maggiore penosità della prestazione - Accertamento del giudice di merito.
Stato
decisa il 2000-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539967-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE

In relazione a prestazioni lavorative legittimamente comportanti turni di lavoro di sette o più giorni consecutivi con godimento del riposo compensativo con una periodicità differente rispetto a quella ordinaria, è dovuta ai lavoratori una maggiorazione per la penosità del lavoro domenicale e del lavoro prestato nel settimo giorno, salvo che i contratti collettivi, la cui interpretazione compete al giudice di merito, prevedano indennità o benefici destinati a compensare sia la gravosità del lavoro domenicale che la mancata fruizione del riposo del settimo giorno (nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio ha confermato la decisione di merito secondo cui, in relazione ai CCNL del settore poligrafico - giornalistico, a partire dal 1982 era stata assunta una nozione di orario straordinario come orario eccedente quello normale giornaliero, con la conseguenza che l'eventuale superamento dell'orario contrattuale settimanale - nei limiti di quello legale di 48 ore - e anche il lavoro svolto nel settimo giorno non era qualificabile come straordinario e che aveva altresì ritenuta compensata la maggior penosità della prestazione dal complessivo trattamento retributivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)