Sez. L, Sentenza n. 7359 del 30/05/2001 (Rv. 547129 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE | Deroga al principio del riposo settimanale dopo sei giorni lavorativi consecutivi - Presupposti - Lavoro prestato oltre il sesto giorno lavorativo con violazione del diritto al riposo predetto - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE
La deroga al principio del riposo settimanale dopo sei giorni lavorativi consecutivi, deroga prevista, per il personale viaggiante su linee extra - urbane dipendente da imprese esercenti il pubblico servizio di trasporto, dall'art. 8 della legge 14 febbraio 1958, n. 138, che consente il cumulo di due riposi settimanali, comporta che sono possibili due ipotesi di cadenza del riposo settimanale - o dopo sei giorni o dopo dodici giorni con cumulo di due giorni di riposo solo in presenza di determinati requisiti - ma non quella di spostare il giorno di riposo settimanale tra il settimo e l'undicesimo giorno; talché il lavoro prestato oltre il sesto giorno lavorativo in violazione della normativa sul diritto al riposo settimanale deve essere risarcito per il sacrificio derivante dal superamento dell'anzidetta disciplina legale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 14/02/1958 num. 138 art. 8, Legge 22/02/1934 num. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)