Sez. L, Sentenza n. 12852 del 19/10/2001 (Rv. 549775 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE | Lavoro prestato nei giorni successivi al sesto - Penosità ulteriore rispetto a quella rappresentata dal lavoro domenicale - Diritto ad una specifica maggiorazione retributiva - Sussistenza - Emolumenti contrattuali - Natura di compenso della maggiore penosità della prestazione - Accertamento - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE
I lavoratori i quali prestano la propria opera di domenica e usufruiscono del giorno di riposo dopo sette (o più) giorni di lavoro continuo, sia pure svolto in legittima deroga al principio della coincidenza del riposo settimanale con la domenica e della cadenza di tale riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro, hanno diritto, oltre alla maggiorazione per la penosità del lavoro domenicale, ad un ulteriore corrispettivo per il lavoro prestato nel settimo giorno, salvo che la disciplina contrattuale non preveda indennità o benefici destinati a compensare la maggiore penosità sia del lavoro domenicale che di quello prestato oltre il settimo giorno. (Principio espresso in fattispecie relativa al lavoro prestato di domenica da operaio turnista per l'edizione a stampa del lunedì dei giornali quotidiani).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 CORTE COST., Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)