Sez. 3, Sentenza n. 556 del 06/02/1996 Cc. (dep. 05/03/1996) Rv. 204709 - 01
Edilizia - In genere | Condono edilizio - Domanda di oblazione e versamento della somma dovuta effettuate da persone diverse dagli imputati - Vantaggio per questi ultimi - Possibilità - Esclusione - Ragione.
Edilizia - In genere
In tema di condono edilizio, qualora la domanda di oblazione ed il versamento della somma dovuta siano effettuate da persone diverse dall'imputato, quest'ultimo non può trarre vantaggio dall'iniziativa di altro soggetto, sia per il carattere personale della causa estintiva (art. 182 cod. pen.) sia per l'espresso disposto dell'art. 38, comma quinto, legge 28 febbraio 1985, n. 47, che in applicazione di detto principio, ribadisce i limiti personali del beneficio dell'oblazione relativa al cosiddetto condono edilizio. Questa interpretazione è avvalorata dalle caratteristiche "fiscali" di detta sanatoria e dalla possibilità di fruire di sconti e dilazioni ex artt. 34 e 36 legge n. 47 del 1985 e 39 legge 23 dicembre 1984, n. 724, collegati a qualità o situazioni personali dell'istante, sicché la presentazione della domanda da parte di un soggetto diverso comporta un fenomeno di elusione tributario e può integrare, in presenza di altri elementi, l'ipotesi della istanza dolosamente infedele, di cui all'art. 40 legge n. 47/85 e all'art. 49, comma quarto, ultima parte legge 724/94.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 182, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 34 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 36 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 40 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)