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Sez. 3, Sentenza n. 3585 del 13/03/1996 Ud. (dep. 13/04/1996) Rv. 205852 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio - Oblazione - Effetti nei confronti di soggetto diverso dall'istante - Insussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 1996-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205852-01

EDILIZIA - IN GENERE

Atteso il carattere personale della causa di estinzione ex art. 182 cod. pen. ribadito dall'art. 38 secondo, quinto e sesto comma legge n. 47 del 1985, la stessa non può operare nei confronti di un soggetto diverso dall'istante, salvo che si tratti del comproprietario e tale qualità venga dimostrata in maniera incontrovertibile. Tale soluzione non può essere modificata in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 19 del 1995), con la quale è stata affermata l'estensione dell'amnistia ai concorrenti nel reato tributario, qualora il contribuente provveda alla definizione della pendenza tributaria. Infatti la generale impostazione dell'istituto della concessione edilizia con il suo carattere personale e dell'"oblazione", differenziata sia dall'amnistia sia da quella ex artt. 162 e 162 bis cod. proc. pen., l'esistenza di una molteplicità di impieghi delle somme pagate a titolo di oneri concessori e l'assenza di una caratteristica restitutoria o di una natura retributiva del condono escludono una valenza oggettiva di questa causa estintiva, posta a base dell'amnistia e del condono tributario.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 182, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)