Sez. 1, Sentenza n. 6499 del 19/12/1985 (Rv. 443571 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - PREVISIONE CONTRATTUALE DELLA DETERMINAZIONE DA PARTE DI ARBITRI DELL'INDENNIZZO - CONSEGUENZE - SOSTITUZIONE DELLA PRESCRIZIONE BIENNALE CON LA ORDINARIA PRESCRIZIONE DECENNALE - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE - PREVISIONE CONTRATTUALE DELLA DETERMINAZIONE DA PARTE DI ARBITRI DELL'INDENNIZZO - CONSEGUENZE - SOSTITUZIONE DELLA PRESCRIZIONE BIENNALE CON LA ORDINARIA PRESCRIZIONE DECENNALE - ESCLUSIONE.*
In tema di Assicurazione contro i danni, la circostanza che i contraenti abbiano demandato ad arbitri la quantificazione in via transattiva delle spettanze dell'assicurato non può di per sè valere a sostituire la prescrizione annuale del diritto allo indennizzo (art. 2952 secondo comma cod. civ.) con l'ordinaria prescrizione decennale, atteso che tale effetto postula che la transazione abbia carattere novativo, in relazione ad un'espressa volontà delle parti rivolta ad estinguere l'originario rapporto e costituirne uno diverso per oggetto della prestazione o titolo. (V 2935/77, mass n 386483).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)