Sez. 2, Sentenza n. 392 del 09/02/1973 (Rv. 362350 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA A TESTIMONIARE (DEPORRE) - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO - DEPOSIZIONE DEL TESTE INCAPACE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI - ECCEZIONE DI PARTE - OMESSO ESAME DA PARTE DEL GIUDICE - RIPROPOSIZIONE IN APPELLO - NECESSITA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA A TESTIMONIARE (DEPORRE) - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO - DEPOSIZIONE DEL TESTE INCAPACE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI - ECCEZIONE DI PARTE - OMESSO ESAME DA PARTE DEL GIUDICE - RIPROPOSIZIONE IN APPELLO - NECESSITA.*
La incapacita a deporre di un teste in quanto portatore di un interesse che avrebbe potuto legittimare il suo intervento in giudizio e sancita dall'art 246 cod proc civ nell'esclusivo interesse della parte. La relativa nullita deve ritenersi sanata ove non sia stata eccepita nel primo atto successivo all'espletamento della prova; e qualora l'eccezione, ritualmente proposta, non sia stata presa in esame dal giudice davanti al quale la prova venne espletata, deve essere riproposta con apposito motivo di gravame avanti il giudice di appello, restando altrimenti la questione preclusa in Sede di legittimita. (Conf 2976/72, mass n 360725; 2252/72, mass n 359570).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)