Sez. 2, Sentenza n. 2224 del 15/06/1976 (Rv. 381022 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA A TESTIMONIARE (DEPORRE) - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO - INCAPACITA - DEPOSIZIONE DEL TESTE INCAPACE - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - MANCANZA - SANATORIA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA A TESTIMONIARE (DEPORRE) - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO - INCAPACITA - DEPOSIZIONE DEL TESTE INCAPACE - ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA - MANCANZA - SANATORIA.*
La norma di cui all'art 246 cod proc civ, secondo cui non possono essere esaminate come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, e posta nell'interesse delle parti, che possono percio derogarvi mediante acquiescenza. Per impedire una sanatoria all'inosservanza del precetto, quindi, la parte interessata deve eccepire l'incapacita del teste tempestivamente, e cioe al momento dell'assunzione della prova o, quanto meno, nella prima difesa successiva. (Conf 1116/73, mass n 363602; (Conf 392/73, mass n 362350; (Conf 1080/70, mass n 346630).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)