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Sez. 3, Sentenza n. 2976 del 10/10/1972 (Rv. 360725 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA A TESTIMONIARE (DEPORRE) - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO - MANCANZA DELLA CAPACITA - DEPOSIZIONE DI PERSONE INTERESSATE - NULLITA RELATIVA - TEMPESTIVA ECCEZIONE - MANCANZA - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1972-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360725-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA A TESTIMONIARE (DEPORRE) - PERSONE AVENTI INTERESSE NEL GIUDIZIO - MANCANZA DELLA CAPACITA - DEPOSIZIONE DI PERSONE INTERESSATE - NULLITA RELATIVA - TEMPESTIVA ECCEZIONE - MANCANZA - SANATORIA.*

La nullita delle deposizioni rese da testimoni in violazione dell'art 246 cod proc civ, secondo cui non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe giustificare la loro partecipazione al giudizio, ha carattere relativo, onde essa deve essere opposta in Sede di espletamento della prova e, in Mancanza di una specifica deduzione, resta sanata ai sensi dell'art 157 dello stesso codice. (Conf 817'71, mass n 350650; 1080'70, mass n 346630).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)