Sez. 1, Sentenza n. 1905 del 19/06/1972 (Rv. 358978 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER COSTRUZIONI NUOVE - EDIFICI 'COLLETTIVÌ O 'ASSIMILATÌ - BENEFICI EX LEGGE N 659 DEL 1961 - ESENZIONE TOTALE DEL TRIBUTO - RIDUZIONE GRADUALE DELL'IMPOSTA - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER COSTRUZIONI NUOVE - EDIFICI 'COLLETTIVÌ O 'ASSIMILATÌ - BENEFICI EX LEGGE N 659 DEL 1961 - ESENZIONE TOTALE DEL TRIBUTO - RIDUZIONE GRADUALE DELL'IMPOSTA - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
Dal coordinamento delle norme contenute nella legge 19 luglio 1961 n 659, con quelle di cui alla legge 2 luglio 1949, n 408, e 'successive proroghe e modificazionì, si evince che l'esenzione totale dal pagamento delle imposte di consumo sui materiali impiegati nella costruzione degli edifici cosiddetti ' collettivi ' o ' assimilati ', di cui all'art 2 del RD 21 giugno 1988, n 1094, compete esclusivamente nel caso che i lavori relativi abbiano avuto inizio prima della data del 31 dicembre 1959, laddove per le costruzioni iniziate in epoca successiva la sola agevolazione cui si ha diritto e quella dellàriduzione gradualè prevista dall'art 5 della legge 2 febbraio 1960, n 35. (Conf 2575'71, mass n 353660; 1960'70, mass n 348332).*
Riferimenti normativi: Legge 19/07/1961 num. 659 CORTE COST., Legge 21/06/1938 num. 1094 art. 2, Legge 02/02/1960 num. 35 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)