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Sez. L, Sentenza n. 638 del 02/02/1989 (Rv. 461712 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - GIUDIZIO PROMOSSO DALLO ASSICURATO NEI CONFRONTI DELL'INPS PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVATOGLI DALL'ERRATA COMUNICAZIONE DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA E DALLA CONSEGUENTE DECISIONE DI ESTINGUERE IL RAPPORTO DI LAVORO PER ERRONEO CONVINCIMENTO DI AVER MATURATO LA PENSIONE DI ANZIANITÀ - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO E NON DEL GIUDICE DEL LAVORO.*
Stato
decisa il 1989-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461712-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - GIUDIZIO PROMOSSO DALLO ASSICURATO NEI CONFRONTI DELL'INPS PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVATOGLI DALL'ERRATA COMUNICAZIONE DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA E DALLA CONSEGUENTE DECISIONE DI ESTINGUERE IL RAPPORTO DI LAVORO PER ERRONEO CONVINCIMENTO DI AVER MATURATO LA PENSIONE DI ANZIANITÀ - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO E NON DEL GIUDICE DEL LAVORO.*

Esula dalle controversie di natura previdenziale e non rientra quindi nella Competenza per materia del giudice del lavoro, bensì in quella del giudice individuato secondo i criteri ordinari, il giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'i.N.P.S. al fine di ottenere il risarcimento del danno derivatogli per l'anticipata cessazione dell'attività lavorativa, in conseguenza dell'errata comunicazione da parte dell'istituto del numero dei contributi versati, che aveva condotto l'assicurato stesso allo erroneo convincimento di aver maturato la pensione di anzianità, atteso che la domanda non è diretta né al riconoscimento di una prestazione assicurativa, né alla contestazione della revoca della pensione per insufficiente contribuzione, ma attiene ad un'ordinaria Azione di responsabilità per danni. (Conf 6283/87, mass n 454562; (Conf 7445/86, mass n 449494; (Conf 2266/85, mass n 440156).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)