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Sez. L, Sentenza n. 7445 del 12/12/1986 (Rv. 449494 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DOMANDA DELL'ASSICURATO PER LA CONDANNA DELL'INPS AL RISARCIMENTO DEL DANNO CONSEGUENTE ALLE DIMISSIONI PRESENTATE PRIMA DI AVER MATURATO IL DIRITTO ALLA PENSIONE D'ANZIANITÀ - PRESUPPOSTI - ERRONEE INDICAZIONI DELL'ISTITUTO SULLA SPETTANZA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - CONTROVERSIA PREVIDENZIALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - COMPETENZA ORDINARIA E NON DEL GIUDICE DEL LAVORO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449494-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DOMANDA DELL'ASSICURATO PER LA CONDANNA DELL'INPS AL RISARCIMENTO DEL DANNO CONSEGUENTE ALLE DIMISSIONI PRESENTATE PRIMA DI AVER MATURATO IL DIRITTO ALLA PENSIONE D'ANZIANITÀ - PRESUPPOSTI - ERRONEE INDICAZIONI DELL'ISTITUTO SULLA SPETTANZA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - CONTROVERSIA PREVIDENZIALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - COMPETENZA ORDINARIA E NON DEL GIUDICE DEL LAVORO - SUSSISTENZA.*

Esula dalle controversie di natura previdenziale e non rientra quindi nella Competenza per materia del giudice del lavoro, bensì in quella del giudice individuato secondo i criteri ordinari, il giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'INPS al fine di ottenere il risarcimento del danno derivatogli per l'anticipata cessazione dell'attività lavorativa, in conseguenza dell'errata comunicazione da parte dell'istituto del numero dei contributi versati, che aveva condotto l'assicurato stesso all'erroneo convincimento di aver maturato la pensione di anzianità, atteso che la domanda non è diretta né al riconoscimento di una prestazione assicurativa, né alla contestazione del precedente diniego della pensione per insufficiente contribuzione, ma attiene ad un'ordinaria Azione di responsabilità per danni. (V 3273/80, mass n 407076; (Conf 2266/85, mass n 440156).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)