Sez. U, Sentenza n. 12639 del 19/05/2008 (Rv. 603306 - 01)
MUTUO - ESTINZIONE - IN GENERE | Mutuo fondiario - Condizione risolutiva prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 7 del 1976 in caso di inadempimento del mutuatario - Esercizio della condizione risolutiva da parte dell'Istituto di credito - Conseguenze - Risoluzione del rapporto di mutuo - Obbligo del mutuatario di corrispondere le rate scadute e la quota di capitale residua con gli interessi al tasso convenzionale (se superiore a quello legale) - Sussistenza.
MUTUO - ESTINZIONE - IN GENERE
In tema di mutuo fondiario, l'esercizio, da parte dell'Istituto di credito mutuante, della condizione risolutiva prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 7 del 1976 (applicabile nella fattispecie "ratione temporis") nell'ipotesi di inadempimento del mutuatario, determina la risoluzione del rapporto di mutuo, con la conseguenza che il mutuatario deve provvedere, oltre al pagamento integrale delle rate già scadute (non travolte dalla risoluzione, che non opera retroattivamente nei contratti di durata, quali il mutuo) alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere, dovendosi invece calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale, secondo quanto previsto dall'art. 1224, primo comma, cod. civ..
Riferimenti normativi: DPR 21/01/1976 num. 7 art. 14, DPR 21/01/1976 num. 7 art. 15, Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 39 CORTE COST., Legge 06/06/1991 num. 175 art. 16, Legge 06/06/1991 num. 175 art. 17, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)