Sez. L, Sentenza n. 5794 del 23/03/2004 (Rv. 571437 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Omessa indicazione dell'oggetto della domanda o delle relative ragioni - Nullità - Limiti - Esame complessivo dell'atto - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO
Nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata sul punto dalla S.C., aveva ritenuto insussistente la dedotta nullità del ricorso introduttivo, poiché da questo risultava che il ricorrente, pur non qualificandolo espressamente come collettivo, aveva inteso impugnare un licenziamento per ragioni univocamente riferibili ad un licenziamento collettivo, a nulla rilevando che fosse stata fatta anche menzione della mancanza di giusta causa o di giustificato motivo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)