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Sez. 2, Sentenza n. 38705 del 06/06/2017 Cc. (dep. 03/08/2017) Rv. 270716 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - DIVIETO DI ESPATRIO | Esigenze cautelari - Pericolo di reiterazione del reato - Applicabilità.
Stato
decisa il 2017-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270716-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - DIVIETO DI ESPATRIO

La misura coercitiva del divieto di espatrio può essere applicata, nelle ipotesi in cui si proceda per uno dei delitti previsti dall'art. 280 cod. proc. pen., anche per il soddisfacimento delle esigenze cautelari relative al pericolo di reiterazione del reato, di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 280 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 281

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)