diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 2736 del 16/07/1996 Cc. (dep. 04/09/1996) Rv. 205863 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - DIVIETO DI ESPATRIO | Pericolo di fuga - Individuazione - Criteri - Indicazione.
Stato
decisa il 1996-07-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205863-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - DIVIETO DI ESPATRIO

La misura coercitiva del divieto di espatrio (art. 281 cod. proc. pen.) può essere applicata, nelle ipotesi in cui si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 280 cod. proc. pen., quando - come si evince, nel silenzio della norma, dalla "ratio" che la ispira - si palesi sussistente il pericolo di fuga, il quale deve ritenersi idoneo a fondare il provvedimento coercitivo qualora, dall'esame di elementi e fatti obiettivi, della valutazione della personalità dell'imputato anche in riferimento ai riflessi che detti elementi e fatti possono avere sulla condotta "post delictum", nonché dalla natura degli addebiti e dall'entità della pena già comminata nel giudizio di cognizione "in itinere", sia ravvisabile la ragionevole probabilità che l'inquisito, ove non si intervenisse, farebbe perdere all'estero le proprie tracce. (Nell'affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che la "ragionevole probabilità" non deve intendersi quale certezza o quasi certezza dell'espatrio, né che essa presupponga un pericolo particolarmente intenso, essendo solo necessario che si correli ad un pericolo di fuga reale, effettivo e non immaginario). (V. Corte Cost., 31 marzo 1994, n. 109).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 281, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 281 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)