diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5737 del 19/04/2001 (Rv. 546060 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Autonoma organizzazione dell'impresa appaltatrice - Appalto di mano d'opera - Elementi presuntivi ex art. 1, terzo comma, legge n. 1369 del 1960 - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546060-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Ai fini della configurabilità dell'infrazione al divieto di appalto di mano d'opera di cui all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, ove sia accertata la autonoma organizzazione dell'impresa appaltatrice, tipica di una impresa vera e propria, non sono applicabili gli elementi presuntivi (impiego da parte dell'appaltatore di capitale, macchine ed attrezzature forniti dall'appaltante) di cui al terzo comma dello stesso articolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la configurabilità dell'appalto di mano d'opera con riguardo al servizio prestato dal ricorrente, dipendente di una società di vigilanza privata con la qualifica di guardia di quarto livello, il quale aveva richiesto il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato direttamente alle dipendenze di altra società, la quale aveva appaltato alla prima il servizio di trasporto e vigilanza valori, assumendo di avere in realtà svolto, quale autista, attività di trasporto, carico e scarico valori e di addetto alle operazioni relative ai macchinari per bancomat, sotto il controllo e la direzione tecnica di quest'ultima società, e su autofurgoni di proprietà di questa. Nell'occasione, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione dei giudici di merito che avevano rigettato la domanda ponendo in evidenza che la società appaltatrice era titolare di licenza trasporti ed era dotata di una propria organizzazione di mezzi, che nell'ambito dell'appalto intercorso con la committente aveva messo a disposizione il complesso degli apparati esistenti nella propria centrale operativa, senza che potesse assumere rilevanza la circostanza della utilizzazione di furgoni di proprietà della committente stessa, in quanto l'attività di trasporto valori prestata dal ricorrente era da considerarsi non diversa da quella inerente alle mansioni proprie della qualifica rivestita presso la società appaltatrice, costituendo la finalità di vigilanza sui beni in movimento la reale ragione della richiesta di prestazione di trasporto fatta dalla committente.)

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)