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Sez. L, Sentenza n. 1773 del 17/02/2000 (Rv. 533968 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Individuazione del contenuto della domanda attraverso la motivazione della sentenza - Necessità - Accertamento del giudice di merito - Sindacabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533968-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO

Il giudice di merito, nell'accertamento della portata del giudicato esterno - sindacabile in cassazione solo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dei principi in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata o per vizi attinenti alla motivazione -, non deve soltanto tenere conto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza passata in giudicato, ma deve individuare l'essenza e l'effettiva portata della decisione ricavandole anche dalla motivazione e, quindi, altresì dal contenuto attribuito dalla sentenza alla domanda giudiziale (nella specie - relativa alla domanda proposta dal dipendente di un'azienda di trasporto per il pagamento delle ore pagate in più rispetto al normale orario di lavoro osservato dagli appartenenti alla categoria impiegatizia - la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva escluso la preclusione in relazione al giudicato formatosi sulla domanda dello stesso dipendente intesa all'inquadramento impiegatizio ed al pagamento delle relative differenze retributive).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)