Sez. L, Sentenza n. 9906 del 20/06/2003 (Rv. 564449 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Oggetto dell'appalto consistente in attività diretta a consentire l'esercizio dell'attività dell'appaltante - Lavori per l'appaltante unica attività dell'impresa appaltatrice - Esclusione del divieto - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
Non sussiste violazione del divieto di appalto di manodopera di cui all'art. 1 legge n. 1369 del 1960 nel caso in cui l'impresa appaltatrice svolga esclusivamente attività diretta a permettere alla società appaltante l'esercizio del servizio costituente l'attività di quest'ultima, ove risulti che la società appaltatrice, per organizzazione di capitali e di mezzi, è in grado di svolgere in autonomia le opere oggetto del contratto, mentre l'ingerenza dell'appaltante è limitata all'esercizio dei poteri di controllo stabiliti dalla legge, essendo legittima (perché espressione della libertà di impresa costituzionalmente garantita) la scelta imprenditoriale di limitare l'attività direttamente gestita al cuore del processo produttivo, appaltando ad altre imprese tutte le attività che non è necessario gestire direttamente. (Nella specie, relativa ad appalto stipulato dalla Telecom SpA con altra società, avente ad oggetto l'esecuzione di opere tutte pertinenti al ciclo produttivo della prima, ossia alla fornitura ed al mantenimento in efficienza del servizio telefonico, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la violazione dell'art. 1, cit., accertando la ricorrenza degli elementi sopra indicati).
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)