Sez. 1, Sentenza n. 22013 del 19/10/2007 (Rv. 599732 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Termine - Decorrenza - Conoscenza dell'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo - Necessità - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
In materia di decorrenza del termine per l'opposizione allo stato passivo del fallimento, i creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione entro 15 giorni dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le quali il curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito dello stato passivo in cancelleria; ne consegue che il termine non può farsi decorrere dalla data di ricevimento della raccomandata, con la quale il curatore abbia comunicato soltanto l'esito della domanda d'insinuazione, senza far cenno del deposito in cancelleria dello stato passivo del fallimento, non essendo previsto dall'art.97 della legge fall. l'onere per il creditore insinuato di verificare il predetto deposito.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 97, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)