Sez. 2, Sentenza n. 3073 del 13/02/2006 (Rv. 586350 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Contratto - Risoluzione per inadempimento - Corrispettivo - Anticipo - Restituzione - Danno per svalutazione monetaria - Risarcibilità - Condizioni.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA
In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, alla parte adempiente, oltre al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., può eventualmente spettare, ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, del codice civile, soltanto il maggior danno, rispetto agli interessi moratori, sulla somma da restituire, sempre che questo risarcimento ulteriore, del quale il richiedente ha l'onere di provare le condizioni, non rimanga assorbito dal risarcimento accordato per il danno derivante dall'inadempimento, dovendosi evitare un'ingiustificata duplicazione del risarcimento dello stesso danno. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva attribuito alla parte adempiente la restituzione dell'anticipo con rivalutazione e interessi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1493
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)