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Sez. 1, Sentenza n. 3107 del 22/03/1991 (Rv. 471401 - 01)

Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - Errore di fatto | Nozione - Requisiti.
Stato
decisa il 1991-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471401-01

Impugnazioni civili - Revocazione (giudizio di) - Motivi di revocazione - Errore di fatto

Il motivo di revocazione previsto dal n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ. richiede non solo la presenza di un errore di fatto - nel senso della supposizione (e non di un giudizio su) di un fatto la cui verità e incontrastabilmente esclusa dalla documentazione non impugnata dalla controparte -, ma anche l'essenzialità dell'errore stesso rispetto alla decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)