Sez. L, Ordinanza n. 75 del 29/01/1999 (Rv. 522722 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Nozione - Fattispecie - Sentenza della Corte di cassazione in materia di regolamento di competenza - Lamentata erroneità dell'affermazione, in essa contenuta, dell'insussistenza agli atti dei fascicoli delle parti - Mancata prospettazione della sussistenza in tali fascicoli di elementi diversi rispetto a quelli già esaminati dal giudice di merito e riesaminati, sulla base della relativa sentenza, in sede di regolamento di competenza - Configurabilità dell'errore revocatorio - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
L'errore di fatto costituente motivo di revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. oltre a riguardare un fatto sul quale la sentenza revocanda non si è pronunciata deve essere essenziale e decisivo (nel senso che tra l'erronea percezione del giudice e la pronuncia da lui emessa deve sussistere un rapporto causale tale che senza l'errore la pronuncia medesima sarebbe stata diversa) e deve risultare sulla sola base della sentenza, nel senso che in essa sussista una rappresentazione della realtà in contrasto con gli atti e i documenti processuali regolarmente depositati.(Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto di respingere il ricorso per revocazione proposto avverso una propria decisione in materia di regolamento di competenza sul rilievo che attraverso la deduzione dell'erroneità dell'affermazione dell'insussistenza nel giudizio di cassazione dei fascicoli delle parti, contenuta nella sentenza revocanda, veniva prospettata non la sussistenza di elementi diversi risultanti dai suddetti fascicoli, ma una mera revisione degli elementi già esaminati dal giudice di merito nella propria pronuncia sulla competenza per territorio e riesaminati, attraverso tale ultima pronuncia, dalla S.C. in sede di regolamento di competenza; tale prospettazione equivaleva, quindi, ad una sostanziale richiesta di revisione di una questione in precedenza già proposta e decisa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)