Sez. L, Sentenza n. 8035 del 03/06/2002 (Rv. 554842 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Caratteri - Necessità che esso sia risultante dagli atti, determinante, evidente, obiettivo - Richiesta con il ricorso per revocazione di riesaminare una questione già decisa - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
In tema di ricorso per revocazione ex art. 291 bis cod. proc. civ. di una sentenza della cassazione proposto per errore di fatto, il motivo di revocazione postula che la decisione appaia fondata sulla affermazione di esistenza o di inesistenza di un fatto che la realtà effettiva, quale risultante dagli atti prodotti in giudizio, induca rispettivamente ad escludere o ad affermare ed esaminato nel corso dello stesso giudizio di cassazione, che l'errore di percezione stesso sia stato determinante ai fini della decisione e che esso abbia i caratteri della evidenza e della obiettività. Deve ritenersi invece inammissibile il ricorso quando con esso si contesti la scelta di una soluzione giuridico - interpretativa diversa da quella auspicata dal ricorrente, e quando si richieda la revisione di una questione già proposta e decisa (nel caso di specie la corte aveva fondato la propria precedente decisione avverso la quale veniva proposto il ricorso per revocazione sul principio che in capo al ricorrente, comandante pilota di aerei per voli nazionali e internazionali ormai ultrasessantenne ed in possesso dei requisiti pensionistici, non potendo essere utilizzato nelle mansioni fino ad allora espletate, si fosse verificata una circostanza ostativa alla prosecuzione del rapporto, laddove dalla sentenza non si poteva desumere quanto asserito dal ricorrente per revocazione, ovvero che la decisione fosse stata determinata dalla errata percezione del fatto, non vero, che il ricorrente compiuto il sessantesimo anno d'età avesse perduto l'abilitazione al volo di ogni tipo di aeromobile).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)