Sez. 1, Sentenza n. 20657 del 07/10/2011 (Rv. 620559 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - IMPIANTI E CONCESSIONI - EMITTENTI PRIVATE | Radiodiffusione televisiva in abito locale - Canone - Regime giuridico fino al 31 dicembre 1994 - Ammontare - Cifra fissa - Pluralità bacini di utenza - Irrilevanza.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - IMPIANTI E CONCESSIONI - EMITTENTI PRIVATE
Il canone per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, a differenza di quello per le concessioni in ambito nazionale, è determinato, ai sensi dell'art. 22, primo comma, lettera b), della legge 6 agosto 1990, n. 223, in misura fissa, come mantenuto fermo dall'art. 6-bis del d.l. 27 agosto 1993, n. 323, conv. nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, per il periodo fino al 31 dicembre 1994, cioè secondo un criterio non dipendente dal numero di bacini di utenza, che opera come moltiplicatore solo per le concessioni nazionali. ,
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1990 num. 223 art. 22 com. 1 lett. B, Legge 27/10/1993 num. 422 CORTE COST., Decreto Legge 27/08/1993 num. 323 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)