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Sez. 1, Sentenza n. 16345 del 20/08/2004 (Rv. 575997 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - IMPIANTI E CONCESSIONI - EMITTENTI PRIVATE | Concessione per l'esercizio della radiotelevisione privata in ambito locale - Canone - Debenza - "Dies a quo" - Individuazione - Per le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge n. 249 del 1997.
Stato
decisa il 2004-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575997-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - IMPIANTI E CONCESSIONI - EMITTENTI PRIVATE

In materia di telecomunicazioni, la norma di cui all'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, nel disporre che i canoni di concessione relativi all'emittenza radiotelevisiva privata in ambito locale "sono dovuti dal momento del ricevimento del provvedimento di concessione da parte dell'interessato", non contiene alcun riferimento, espresso o implicito, alla normativa preesistente (art. 22, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, richiamato dall'art. 6-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323), ed ha, pertanto, portata innovativa, e non meramente interpretativa, con la conseguenza che la sua applicazione è limitata alle sole concessioni rilasciate dopo la sua entrata in vigore. Nel periodo anteriore, il "dies a quo" relativo alla debenza del canone da parte del privato va correttamente individuato con riferimento al momento della firma del provvedimento di concessione da parte dell'autorità amministrativa, e non anche a quello della materiale ricezione della concessione da parte dell'istante - attesa la natura non ricettizia dei provvedimenti di concessione - né a quello della registrazione di tale provvedimento da parte della Corte dei conti - attesa la retroattività degli effetti conseguenti alla registrazione dei provvedimenti da parte dei tale organo di controllo -.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1990 num. 223 art. 22, Decreto Legge 27/08/1993 num. 323 art. 6 bis, Legge 31/07/1997 num. 249 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)