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Sez. 1, Sentenza n. 20891 del 31/07/2008 (Rv. 604197 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - IMPIANTI E CONCESSIONI - EMITTENTI PRIVATE | Bacino di utenza televisivo - Canone di concessione - Commisurazione - Effettiva utilizzazione parziale della concessione, con irradiazione limitata sul territorio - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604197-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - IMPIANTI E CONCESSIONI - EMITTENTI PRIVATE

A norma degli artt. 3, comma 9, e 22, comma 1, lettera d), della legge n. 223 del 1990, i bacini di utenza per la radiodiffusione televisiva coincidono, di regola, con il territorio delle regioni, ed il pagamento del relativo canone di concessione è commisurato a tale bacino; ne consegue che, ove il concessionario limiti, di sua iniziativa e senza dimostrare l'esistenza di alcun impedimento, l'irradiazione del segnale ad una sola parte del territorio del bacino di utenza, ciò non costituisce titolo idoneo a richiedere la corrispondente riduzione del canone di concessione, senza che assuma rilievo il fatto che non si sia ancora proceduto al riparto definitivo delle frequenze (nella specie, l'emittente privata, titolare di concessione per il Veneto, il Trentino e la Lombardia, adduceva di aver irradiato il segnale nella sola zona del lago di Garda).

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1990 num. 223 art. 3 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 223 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)