Sez. L, Sentenza n. 44 del 05/01/1984 (Rv. 432304 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - RIDUZIONE DEL PERSONALE E TRASFERIMENTO ALTROVE DELLA SEDE DELL'AZIENDA - PREMIO DI ANZIANITÀ RICONOSCIUTO AI DIPENDENTI CHE RISOLVANO VOLONTARIAMENTE IL RAPPORTO DI LAVORO - NATURA DELL'EROGAZIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - RIDUZIONE DEL PERSONALE E TRASFERIMENTO ALTROVE DELLA SEDE DELL'AZIENDA - PREMIO DI ANZIANITÀ RICONOSCIUTO AI DIPENDENTI CHE RISOLVANO VOLONTARIAMENTE IL RAPPORTO DI LAVORO - NATURA DELL'EROGAZIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI CONTRIBUZIONE ASSICURATIVA.*
Il riconoscimento da parte del datore di lavoro, in base ad apposito accordo sindacale ed in vista della riduzione del personale e del trasferimento altrove della Sede dell'azienda, di un premio di anzianità a favore dei dipendenti che risolvano volontariamente il rapporto di lavoro non dà luogo ad un'elargizione a titolo di liberalità (esclusa dalla contribuzione assicurativa ai sensi dell'art. 12 n. 6 della legge n. 153 del 1969), bensì ad una erogazione collegata all'andamento aziendale, corrispondendo all'interesse economico dell'imprenditore la realizzazione delle finalità da lui perseguite (riduzione del personale e trasferimento della Sede dell'azienda) nei termini previsti e senza eventuali intralci e perdite per agitazioni sindacali a difesa della occupazione. (V 391/82, mass n 418089; (V 5243/77, mass n 388887).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)