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Sez. L, Sentenza n. 391 del 20/01/1982 (Rv. 418089 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - EROGAZIONI AI DIPENDENTI CESSATI DAL RAPPORTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO SPINTO DALLA NECESSITÀ DI RISTRUTTURARE L'AZIENDA - SOMME CONCESSE A TITOLO DI LIBERALITÀ NON ASSOGGETTATE A CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418089-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - EROGAZIONI AI DIPENDENTI CESSATI DAL RAPPORTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO SPINTO DALLA NECESSITÀ DI RISTRUTTURARE L'AZIENDA - SOMME CONCESSE A TITOLO DI LIBERALITÀ NON ASSOGGETTATE A CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Le somme concesse a titolo di liberalità, non assoggettate a contribuzione previdenziale ai sensi del n. 6 dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, sono connesse ad eventi eccezionali e non ricorrenti e non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori o all'andamento aziendale. Ne consegue che non può riconoscersi tale natura alle somme che il datore di lavoro, spinto dalla necessità di ristrutturare l'azienda, corrisponde, sulla base e nella misura stabilite da accordi intercorsi con le rappresentanze sindacali, ai dipendenti cessati dal rapporto, in quanto il ridimensionamento dell'impresa ottenuto grazie anche alle predette erogazioni, che non remunerano direttamente singole prestazioni lavorative, costituisce pur sempre una fase dello andamento aziendale, che l'imprenditore si era proposto di realizzare con fini presumibilmente vantaggiosi. (V 5243/77, mass n 388887).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)