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Sez. U, Sentenza n. 5982 del 22/11/1984 (Rv. 437649 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - INDENNITÀ - IN GENERE - INFORTUNIO IN CORSO DI NAVIGAZIONE - CONSEGUENTE SBARCO DI UN MARITTIMO STRANIERO IN UN PORTO ITALIANO - INDENNITÀ GIORNALIERA E RISARCIMENTO DEL DANNO - CONTROVERSIA RELATIVA CON L'ARMATORE STRANIERO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437649-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - INDENNITÀ - IN GENERE - INFORTUNIO IN CORSO DI NAVIGAZIONE - CONSEGUENTE SBARCO DI UN MARITTIMO STRANIERO IN UN PORTO ITALIANO - INDENNITÀ GIORNALIERA E RISARCIMENTO DEL DANNO - CONTROVERSIA RELATIVA CON L'ARMATORE STRANIERO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - SUSSISTENZA.*

La controversia contro un armatore straniero, che un marittimo straniero, sbarcato in un porto italiano a causa di infortunio in corso di navigazione, proponga per conseguire l'indennità giornaliera di cui all'art. 356 cod. nav. Ed il risarcimento del danno, spetta alla giurisdizione del giudice italiano, in base ai criteri di collegamento di cui all'art. 4 nn. 2 e 3 cod. proc. civ., tenuto conto che la prima delle suddette obbligazioni è sorta e deve essere eseguita in quel porto italiano ai sensi della citata norma del codice della navigazione, e, cioè, in base alla "lex fori" (da applicarsi indipendentemente dall'eventuale assoggettamento alla legge straniera del rapporto sostanziale), e che la seconda delle obbligazioni medesime, trovi titolo in una responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale, si ricollega ad una domanda connessa a quella inerente al pagamento dell'indennità. (V 799/67, mass n 326882).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Navig. art. 356

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)