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Sez. U, Sentenza n. 1397 del 23/02/1990 (Rv. 465500 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CONNESSIONE CON DOMANDA PENDENTE DAVANTI A GIUDICI ITALIANI - TRASPORTO MARITTIMO DI MERCI - INDEBITA CONSEGNA DEL CARICO - AZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI NEI CONFRONTI DELL'ARMATORE (O DEL SUO RACCOMANDATARIO) - CHIAMATA IN GARANZIA DEL RICEVITORE STRANIERO E DELLA BANCA STRANIERA GARANTE DELLO STESSO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*
Stato
decisa il 1990-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465500-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CONNESSIONE CON DOMANDA PENDENTE DAVANTI A GIUDICI ITALIANI - TRASPORTO MARITTIMO DI MERCI - INDEBITA CONSEGNA DEL CARICO - AZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI NEI CONFRONTI DELL'ARMATORE (O DEL SUO RACCOMANDATARIO) - CHIAMATA IN GARANZIA DEL RICEVITORE STRANIERO E DELLA BANCA STRANIERA GARANTE DELLO STESSO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*

In tema di trasporto marittimo di merci, e qualora l'armatore (od il suo raccomandatario), citato in giudizio per il risarcimento del danno derivante dall'indebita consegna del carico (nella specie, perché eseguita nonostante il sequestro dell'originale della polizza di carico), chiami in garanzia il ricevitore straniero, indicandolo quale effettivo responsabile di quel danno, nonché la banca straniera garante del ricevitore medesimo, la giurisdizione del giudice italiano, ove sussista in ordine all'Azione principale, deve essere affermata anche nei riguardi del primo di detti chiamati, in base al criterio di collegamento di cui all'art. 4 n. 3 cod. proc. civ., considerando che la garanzia propria, giustificativa dell'applicabilità di tale norma, ricorre anche in presenza di titoli distinti, ma obiettivamente connessi, ovvero di unicità del fatto generatore della responsabilità dedotta con la pretesa principale e con la pretesa di regresso. Inoltre, ove l'obbligazione risarcitoria debba essere eseguita in Italia, la giurisdizione del giudice italiano va affermata anche nei confronti del secondo dei suddetti chiamati, alla stregua del criterio di collegamento di cui al n. 2 del citato art. 4, tenendo conto che, ai fini della giurisdizione ed in Mancanza di patto contrario, il luogo dell'adempimento del fideiussore e quello dell'adempimento del debitore garantito. (V 5982/84, mass n 437649; (V 3981/84, mass n 435955; (V 1194/83, mass n 425978).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)