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Sez. U, Sentenza n. 799 del 29/04/1967 (Rv. 326882 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO - CONTROVERSIE RELATIVE A DIRITTI DI OBBLIGAZIONI - MOMENTI DI COLLEGAMENTO: LOCUS CONTRACTUS O LOCUS SOLUTIONIS - ACCERTAMENTO - APPLICAZIONE DELLA LEX FORI.*
Stato
decisa il 1967-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326882-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO - CONTROVERSIE RELATIVE A DIRITTI DI OBBLIGAZIONI - MOMENTI DI COLLEGAMENTO: LOCUS CONTRACTUS O LOCUS SOLUTIONIS - ACCERTAMENTO - APPLICAZIONE DELLA LEX FORI.*

Perche, ai sensi dell'art.4, n.2, cod. proc. civ), possa affermarsi la Competenza giurisdizionale del giudice italiano rispetto allo straniero, in ordine ad una domanda riguardante obbligazioni, occorre accertare se ricorra uno dei due momenti di collegamento previsti dalla norma, ossia se nel territorio italiano sia sorta o debba eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio. Tale accertamento, se demandato al giudice italiano, va compiuto secondo la lex fori (legge nazionale del giudice), applicandosi cioe, per stabilire il luogo di perfezionamento del contratto, l'art.1326 cod. civ., e, per stabilire il luogo di esecuzione di almeno una delle obbligazioni, gli artt.1176 e segg. cod. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Civ. art. 1176

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)