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Sez. 5, Sentenza n. 27133 del 15/06/2006 Ud. (dep. 01/08/2006) Rv. 235010 - 01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Rinvio a giudizio per il reato contestato a titolo di induzione in errore di terzi - Accertamento della responsabilità a titolo di concorso personale con gli autori della condotta - Fatto diverso - Esclusione - Diversa qualificazione giuridica - Legittimità.
Stato
decisa il 2006-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235010-01

SENTENZA - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE

Non dà luogo a violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) ed è quindi legittima la riqualificazione giuridica del fatto, originariamente contestato all'imputato per avere tratto in inganno e indotto in errore gli autori della condotta di falso, (art. 48 e 479 cod. pen.), ai sensi invece dell'art. 110 cod. pen., ossia come commesso a titolo di concorso personale con gli stessi autori. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato la decisione del G.u.p. che aveva assolto l'imputato dal reato di falsità ideologica per induzione sostenendo che la diversa prospettiva dei fatti emersa nel giudizio non potesse dare luogo a mera riqualificazione giuridica, ma, se ritenuta in sentenza, l'avrebbe inficiata della nullità di cui all'art. 522 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Cod. Pen. art. 48, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)