Sez. 5, Sentenza n. 7581 del 05/05/1999 Ud. (dep. 11/06/1999) Rv. 213776 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE | Indagine volta ad accertare eventuale violazione del principio - Mero confronto letterale tra imputazione e sentenza - Insufficienza - Imputato informato, attraverso l'iter del processo, dell'oggetto della imputazione - Insussistenza della violazione - Fattispecie: rinvio a giudizio per concorso nel reato - Condanna ai sensi dell'art 48 cod. pen.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CORRELAZIONE TRA ACCUSA E SENTENZA - IN GENERE
Il principio della correlazione tra contestazione e sentenza può ritenersi violato unicamente in caso di assoluta e reale difformità tra l'accusa e la statuizione del giudice, nel senso che i fatti devono essere diversi nei loro elementi essenziali, tanto da determinare una incertezza sull'oggetto della imputazione, con conseguente pregiudizio dei diritti della difesa. Pertanto, l'indagine volta ad accertare la eventuale violazione del principio sopra indicato non può esaurirsi nel mero confronto letterale tra contestazione e sentenza, dal momento che la violazione deve ritenersi insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, si sia trovato nella condizione di difendersi in ordine all'oggetto della imputazione. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che il predetto principio non fosse rimasto violato in quanto l'imputato, rinviato a giudizio in concorso con altri, era poi risultato l'unico condannato ai sensi dell'art 48 cod. pen., essendo stati i coimputati assolti per carenza dell'elemento psicologico).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 48, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)