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Sez. 1, Sentenza n. 8084 del 06/04/1987 Ud. (dep. 04/07/1987) Rv. 176339 - 01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - STATO PATOLOGICO - NECESSITÀ - PERSONALITÀ PSICOPATICA - IDONEITÀ A DIMINUIRE LA CAPACITÀ - ESCLUSIONE IN CASO DI SOVRAPPOSIZIONE SU DI ESSA DI UNO STATO PATOLOGICO.*
Stato
decisa il 1987-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176339-01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - STATO PATOLOGICO - NECESSITÀ - PERSONALITÀ PSICOPATICA - IDONEITÀ A DIMINUIRE LA CAPACITÀ - ESCLUSIONE IN CASO DI SOVRAPPOSIZIONE SU DI ESSA DI UNO STATO PATOLOGICO.*

Ai fini della sussistenza del vizio parziale o totale di mente, l'infermità mentale, anche se esprime un concetto più ampio di quello di malattia mentale, deve, tuttavia, dipendere da una causa patologica, non necessariamente inquadrabile nelle figure tipiche della nosografia clinica, ma sempre tale da alterare i processi dell'intelligenza o della volontà, con esclusione, nel caso di vizio totale, o con notevole diminuzione, nel caso di vizio parziale, della capacità di intendere o di volere. La personalità disarmonica, comunemente indicata come personalità psicopatica, non è di per sè indicativa di uno stato patologico che incide sulla capacità di intendere o di volere, perché normalmente si risolve in anomalie del carattere, e, in Forma degenerativa, dei sentimenti, inerenti soprattutto alla sfera affettiva. Tuttavia anche la psicopatia può influire sull'imputabilità qualora sulle anomalie del carattere e della affettività si innesti e si sovrapponga uno stato patologico, pur se inerente alla qualità ed alla gravità della stessa psicopatica, sempre che tale stato alteri anche la capacità di intendere o di volere.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)